Carta dei diritti digitali dei minori - under 14
Preambolo
I diritti dei minori sono diritti umani. Ogni minore in Europa e nel mondo dovrebbe godere dei medesimi diritti ed essere in grado di vivere senza subire discriminazioni, recriminazioni o intimidazioni di alcun tipo.
L’Unione Europea ha fissato a sedici anni l’età minima per l’espressione del consenso necessario alla partecipazione ai servizi che la società dell'informazione offre ai minori ma ha lasciato a ciascuno Stato membro la possibilità, nell’ambito della propria autonomia, di ridurla fino al limite minimo di 13 anni; l’età minima per questo tipo di “consenso digitale” decisa dai singoli paesi coincide con la possibilità per i minori di frequentare i social in modo autonomo.
In Italia questo limite è stato fissato per legge a 14 anni.
È opportuno sottolineare che il limite di età fissato da ciascuno Stato membro per l’espressione del consenso in riferimento all’offerta di servizi della società dell’informazione non si estende ad altre categorie di trattamenti di dati personali basati sul consenso, quali, ad esempio quelli effettuati per finalità di marketing o di ricerca scientifica; con l’esclusione dei trattamenti connessi all’offerta di servizi della società dell’informazione ai minori, il consenso può essere validamente prestato solo da individui che abbiano compiuto la maggiore età.
Nel nostro Paese dunque, al compimento del quattordicesimo anno di età, i minori iniziano a frequentare il mondo dei social e a muovere i primi passi nel mondo digitale in totale autonomia.
Questa Carta nasce con l’obiettivo di proteggere i minori, garantendo loro un percorso graduale di avvicinamento agli strumenti di connessione al WEB, in modo che:
● possano acquisire un adeguato livello di conoscenza del funzionamento del mondo digitale;
● siano in grado di preservare la propria identità reale e di sviluppare armonicamente la propria identità digitale;
● siano consapevoli dei propri diritti e delle proprie libertà personali;
● imparino a rispettare i diritti e le libertà personali degli altri cittadini digitali, siano essi adulti o coetanei;
● siano consapevoli dei pericoli del WEB e imparino a riconoscerli e ad evitarli;
● possano partecipare attivamente ed esprimere con competenza il loro parere sulle questioni che li riguardano, coscienti di avere anche il diritto di essere ascoltati nelle opportune sedi;
● siano informati del fatto che esistono strumenti di tutela dei propri diritti digitali e modalità per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti considerati lesivi; gli adulti potranno aiutarli nell'attivazione di queste tutele.
Gli enunciati di questa Carta dei diritti digitali dei minori, per quanto pertinente, tengono conto della Strategia dell'UE sui diritti dei minori e si ispirano alla Carta dei diritti dell’Unione Europea nonché alla Convenzione ONU sui diritti dei bambini.
TITOLO I – LIBERO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ PERSONALE DEL MINORE
Articolo 1
Sviluppo dell’identità personale[1] [2] [3]
I minori hanno il diritto di sviluppare la propria identità personale in un contesto il più possibile sereno e rispettoso delle loro libertà individuali.
Nel percorso di crescita, l’integrità fisica e psichica del minore deve essere protetta e promossa dagli adulti che hanno la responsabilità di educarli, di tutelare i loro diritti e di preparare il loro ingresso nell’età adulta.
Articolo 2
Sviluppo dell’identità digitale
Lo sviluppo dell’identità digitale del minore deve avvenire gradualmente, in modo armonico e rispettoso del percorso di crescita del singolo individuo.
Prima di connettersi al mondo digitale, i minori devono essere muniti degli strumenti necessari a comprendere in che modo la percezione della loro identità personale da parte degli altri nella società possa essere condizionata dalla loro identità digitale;
L’identità digitale del minore, nel suo processo di definizione e sviluppo consapevole, deve essere tutelata dagli adulti che hanno la responsabilità di educarlo[4] , di proteggere i suoi diritti e di preparare il suo ingresso nell’età adulta.
Articolo 3
Ruolo degli strumenti digitali
Le interazioni interpersonali[5] con familiari, amici ed educatori e in generale con i membri della comunità all’interno della quale crescono sono fondamentali per lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo dei minori e non possono in alcun modo essere surrogate da incontri e frequentazioni in rete.
Le interazioni con familiari, amici ed educatori, ed in generale con i membri della comunità all’interno della quale crescono, sono fondamentali per lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo dei minori e non possono in alcun modo essere surrogate da incontri e frequentazioni in rete.
La connessione al WEB per il tramite degli strumenti digitali non deve esporre i minori a rischi per la loro incolumità e a contenuti non adatti alla loro età.
Articolo 4
Ruolo degli adulti
I comportamenti sono esempi che valgono più delle parole. [6]
Gli adulti che partecipano alla crescita del minore utilizzano i dispositivi digitali in modo consapevole e motivato e non pubblicano o condividono in rete immagini e informazioni personali riferite ai propri figli o ad altri minori.
In presenza di minori, l’utilizzo degli strumenti digitali per la connessione alla rete deve essere motivato da esigenze stringenti e non rimandabili (es. svolgimento di attività lavorative); quando si relaziona con un minore, l’adulto non è connesso in rete e non è distratto da messaggi e contenuti digitali, perché il minore ha diritto alla sua totale attenzione.
TITOLO II - UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DA PARTE DEI MINORI
Articolo 5
Diritto di accesso al mondo digitale
L’utilizzo degli strumenti di connessione al WEB, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, avviene esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
L’accesso alle informazioni, ai contenuti e ai servizi digitali contribuisce allo sviluppo della personalità del minore.
La società, i responsabili dell’autorità genitoriale e le istituzioni scolastiche assistono i minori nel percorso di accesso graduale al mondo digitale, definendone le regole e vigilando sul loro rispetto.
Articolo 6
Supervisione e controllo della connessione dei minori al mondo digitale
La connessione del minore al mondo digitale deve essere presidiata da un adulto fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
La mancata supervisione di un adulto alle attività di un minore in rete si configura come omessa custodia o minaccia alla sua incolumità.
TITOLO III – EDUCAZIONE DIGITALE
Articolo 7
Diritto all’educazione digitale
L’accesso autonomo al mondo digitale richiede una adeguata formazione dei minori, di cui devono farsi carico i responsabili dell’autorità genitoriale e le istituzioni scolastiche.
Il percorso formativo dedicato ai minori ha l’obiettivo di fornire loro competenze e conoscenze adeguate a un utilizzo consapevole degli strumenti digitali e deve tener conto del fatto che rischi e opportunità offerte dal mondo digitale variano al variare dell’età e delle attività svolte in rete.
I minori devono acquisire conoscenze e competenza tecniche di base per comprendere il funzionamento del WEB, acquisire la consapevolezza dei pericoli a cui potrebbero essere esposti e imparare a riconoscerli e ad evitarli; devono inoltre conoscere i diritti e i doveri del “cittadino digitale” e le regole di comportamento a cui attenersi.
Lo Stato assiste gli educatori con interventi concreti e misure appropriate per assicurare ai minori un’educazione digitale idonea a sostenere lo sviluppo e la crescita del minore.
Articolo 8
Gradualità della formazione
La formazione deve essere adatta all’età dei minori a cui è rivolta e deve prevedere la disponibilità di supporti digitali affinché gli stessi possano fare esperienze pratiche.
Il processo di acquisizione di conoscenze e competenze da parte del minore deve essere graduale.
La formazione evidenzia opportunità e rischi associati all’utilizzo dei dispositivi digitali tenendo conto dell’età, del background e dello sviluppo cognitivo del minore. I rischi e le opportunità del mondo digitale variano con l’età del minore e con le attività da esso svolte in rete.
Orientativamente, i percorsi di formazione sono differenziati in base a fasce d’età corrispondenti alla frequentazione dei primi quattro anni e dell’ultimo anno di scuola primaria (fascia 6-11 anni), e della scuola secondaria di primo grado (12-14 anni).
È opportuno che un’analoga formazione, con linguaggi e contenuti diversi, sia erogata in continuità ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Articolo 9
Ruolo e preparazione degli educatori
Tutti coloro che si occupano dell’educazione dei minori devono avere una preparazione adeguata a garantire che la formazione sia efficace.
Le istituzioni scolastiche si assicurano che il personale a cui è assegnato il compito di educare i minori in questo campo sia preparato, prevedendo all’uopo specifici percorsi di aggiornamento professionale per gli educatori o avvalendosi del contributo di esperti del settore.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla evoluzione nel tempo delle tecnologie informatiche e alla possibile insorgenza di nuove minacce ai diritti dei minori.
I percorsi formativi proposti ai minori devono essere progettati tenendo conto dei contributi elaborati da ricercatori di diverse discipline (psicologi, sociologi, filosofi, giuristi, informatici, tecnologi, consulenti privacy...) su questa materia.
TITOLO IV – SPAZI E SERVIZI DIGITALI DESTINATI AI MINORI
Articolo 10
Luoghi digitali dedicati ai minori
La società civile e le istituzioni incoraggiano la diffusione di piattaforme web e APP dedicate specificamente ai minori; questi luoghi digitali non prevedono inserzioni pubblicitarie e raccolgono solo i dati personali strettamente necessari ad erogare il servizio al minore.
I dati raccolti non sono utilizzati per attività di profilazione, non sono comunicati a soggetti terzi e non sono sottoposti (neanche in forma anonimizzata) all’analisi di algoritmi con l’intento di ricavarne dati inferiti, di produrre dati sintetici,[7] [8] di fare deduzioni o di rilevare informazioni personali di tipo psicologico o emozionale o di allenare gli algoritmi stessi per il perfezionamento di modelli comportamentali.
I gestori dei luoghi digitali dedicati ai minori potranno godere di agevolazioni economiche concesse dallo Stato con opportune misure legislative.
TITOLO V – TUTELA DELLA LIBERTÀ E DEI DIRITTI DEI MINORI NEL WEB
Articolo 11
Tutela dei diritti fondamentali dei minori
La tutela dei diritti dei minori nel mondo virtuale ha dignità e importanza pari alla tutela dei diritti garantiti ai minori nel mondo reale dalla giurisprudenza.
Articolo 12
Diritto di non essere esposti a contenuti falsi o illegali
I minori hanno il diritto di non essere esposti a notizie false e non verificate (le cosiddette “fake news” o “bufale”) o a contenuti illegali.
L’esposizione a contenuti apparentemente rivolti a minori e a video che hanno per protagonisti bambini e ragazzi, anche quando disponibili su piattaforme social note e ampiamente diffuse, deve essere il più possibile evitata.
Articolo 13
Diritto alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali
I minori sono considerati dalla normativa interessati “vulnerabili” e i loro dati personali richiedono quindi una protezione speciale.
Il diritto alla riservatezza della vita familiare e personale dei minori deve essere tutelato e i fornitori di servizi digitali devono astenersi dal raccogliere, pubblicare e consentire la condivisione di informazioni personali non strettamente necessarie per l’erogazione dei servizi rivolti ai minori.
Familiari ed educatori non comunicano, pubblicano o diffondono dati personali riferiti a minori.
Articolo 14
Divieto di molestare o adescare minori in rete
I minori hanno il diritto di non essere molestati o adescati in rete.
Il contatto diretto con un minore in rete, attraverso i servizi di messaggistica o le funzionalità disponibili nelle piattaforme social (commenti, like, emoticon), è vietato agli adulti. Per qualunque necessità lecita, devono rivolgersi ai responsabili dell’autorità genitoriale.
Articolo 15
Abusi e sfruttamento sessuale dei minori
Gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale sono reati.
A scopo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria le richieste fatte dagli adulti di ricevere fotografie di parti del corpo del minore o l’invio di immagini che mostrano parti del corpo di adulti o di minori; i messaggi, più o meno sessualmente espliciti, che hanno lo scopo di abbassare le difese del minore e di spingerlo verso esperienze e scambi verbali non adatti all’età; la promessa di denaro in cambio di prestazioni sessuali (reali o virtuali) a favore proprio o di terzi.
Articolo 16
Cyberbullismo
I minori non devono essere vittime di atti di cyberbullismo e non devono, a loro volta, intraprendere azioni di cyberbullismo nei confronti di altri minori.
Gli atti di cyberbullismo consistono generalmente in messaggi o immagini di tipo violento, intimidatorio e quasi persecutorio indirizzati a un minore in modo privato (mediante servizi di messaggistica, telefonate, email, instant messaging) o pubblico, mediante pubblicazione su piattaforme social o condivisione in chat di gruppo.
Si tratta il più delle volte di azioni intenzionali e svolte in gruppo ai danni di un minore.
I responsabili dell’autorità genitoriale hanno il dovere di segnalare alle autorità preposte comportamenti riconducibili al cyber bullismo subiti dal minore; allo stesso modo, hanno il dovere di vigilare sui comportamenti dei propri figli e di intervenire nel caso in cui questi partecipino ad azioni di cyberbullismo nei confronti di altri minori.
Articolo 17
Utilizzo di informazioni relative ai minori per finalità di targeting
Nessuna forma di pubblicità[9] [10] , manifesta o occulta, deve essere indirizzata ai minori che utilizzano servizi digitali offerti direttamente a loro, in quanto suscettibile di influenzare lo sviluppo della loro personalità e di condizionarne le scelte.
È vietato l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità da parte dei fornitori dei suddetti servizi digitali.
Articolo 18
Promozione di pratiche pericolose per la vita umana, incluso l’incitamento a compiere atti violenti o autolesionistici
È fatto assoluto divieto di utilizzare il Web per la promozione di pratiche pericolose per la vita umana in genere e per la vita dei minori in particolare.
È vietato sollecitare i minori a partecipare a sfide pericolose per la propria e altrui incolumità; eventuali inviti, da parte di adulti o di altri minori, a compiere presunti atti di coraggio, a scattare e pubblicare selfie in posizioni pericolose o a compiere atti di autolesionismo o bravate, devono essere segnalati alle autorità competenti.
Articolo 19
Incentivo all’odio o alla discriminazione
È fatto assoluto divieto di utilizzare il Web per pubblicare e diffondere contenuti con la finalità di incentivare l’odio o promuovere forme di discriminazione.
I minori hanno il diritto di non essere bersaglio di campagne d’odio e non devono essere sollecitati in rete ad adottare comportamenti o compiere azioni finalizzate a suscitare odio contro un individuo in particolare o contro un gruppo di individui accomunati dal possesso di determinate caratteristiche.
È inoltre vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di minori per le loro convinzioni e opinioni, espresse pubblicamente o privatamente, per il colore della loro pelle, per la loro origine etnica o sociale, per le loro caratteristiche fisiche o genetiche, per la loro appartenenza a un ceto sociale, per il loro stato di salute o per la loro disabilità, per il loro credo politico, religioso o filosofico, per il loro orientamento sessuale o per l’appartenenza a minoranze.
L’accesso ai luoghi digitali richiede un comportamento rispettoso dei diritti umani degli individui, specialmente di quelli più fragili.
Articolo 20
Giochi on line
I minori non devono essere incentivati o spinti a frequentare luoghi digitali in cui siano praticati gioco d’azzardo o scommesse; altrettanta attenzione deve essere fatta ai giochi che prevedono l’attivazione di funzionalità previo pagamento di corrispettivi che sono detratti automaticamente dal credito telefonico o anche da conti correnti di appoggio o carte prepagate intestate a un adulto.
I responsabili dell’autorità genitoriale devono prestare estrema attenzione a questo tipo di frequentazione perché il rischio di sviluppare dipendenze in età giovanile è elevato.
Articolo 21
Siti e app di dating
L’utilizzo di APP o la frequentazione di siti di dating per minori deve essere evitato; proteggere lo sviluppo emotivo dei minori è uno dei compiti più importanti assegnato ai responsabili dell’autorità genitoriale.
Questi luoghi digitali sono un terreno di caccia ideale per i predatori della rete.
Articolo 22
Approvazione social e reputazione on-line
I minori sono particolarmente esposti ai rischi connessi alla necessità di ricevere l’approvazione del gruppo e dei coetanei; la ricerca di approvazione degli altri, spesso espressa attraverso l’apposizione di like ed emoticon sotto i loro contenuti, può spingerli a condividere informazioni molto personali o a commettere azioni di cui potrebbero pentirsi.
La volontà di emulare gli amici e di essere apprezzato e considerato positivamente può spingerli a prendere posizioni pubbliche di cui, un giorno, potrebbero pentirsi.
Educatori e responsabili dell’autorità genitoriale devono dissuaderli da un approccio irresponsabile o esclusivamente emotivo al mondo digitale e devono invitarli a riflettere sulle conseguenze a cui tale approccio potrebbe esporli nel futuro; la reputazione di un individuo tiene conto anche dei suoi comportamenti in rete.
TITOLO VI – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI PENSIERO
Articolo 23
Diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e dovere di rispettare le opinioni altrui
I minori possono esprimere liberamente il proprio pensiero in rete su qualunque argomento o di esprimere il proprio dissenso su opinioni che non condividono, purché lo facciano in modo rispettoso delle opinioni altrui e senza ledere i diritti di altre persone.
La libertà di espressione non deve essere confusa con la libertà di diffondere notizie false o distorte allo scopo di dare valore alla propria opinione.
Articolo 24
Diritto di essere ascoltati
I minori hanno il diritto di esprimere il loro parere su questioni che li riguardano e di essere presi in considerazione.
Articolo 25
Linguaggio e atteggiamenti violenti, minacciosi e irrispettosi dell’altrui libertà
Toni, comportamenti e linguaggi aggressivi, violenti e irrispettosi non sono ammessi e non devono essere tollerati.
TITOLO VII – VIOLAZIONE DI DATI DEI MINORI
Articolo 26
Gestione delle violazioni dei dati dei minori
Tale regola si applica anche nel caso di violazione di dati personali nell’ambito dei servizi erogati dalla società dell’informazione.[11] [12]
Articolo 27
Esercizio dei diritti dell’interessato minorenne
Tale regola si applica anche nel caso di violazione dati in ambito di servizi erogati da società dell’informazione.