statuto
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: About PRIVACY Associazione di promozione sociale, in acronimo About PRIVACY aps, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
Fino a tale momento sarà denominata Associazione About Privacy.
L’associazione ha sede legale in via Seneca 16 - 00136 - nel Comune di Roma.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all’estero.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del DL 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione si ispira all’art. 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, per tale motivo persegue le seguenti finalità:
- Promuovere i diritti fondamentali degli individui nel mondo reale e nel modo digitale, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti più vulnerabili;
- Promuovere i diritti e le libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati di carattere personale, anche attraverso la rappresentanza degli interessati davanti all’Autorità di controllo competente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali;
- Diffondere, con particolare attenzione verso i minori, la conoscenza e la promozione dei propri diritti, anche attraverso l’educazione al digitale e lo sviluppo del concetto di “cittadinanza digitale”, ovverosia il potenziamento della conoscenza, capacità e competenza che permettano ai minori di compiere scelte consapevoli nel mondo del web e dei social e di comprendere l’importanza, anche futura, della propria identità digitale, coinvolgendo in tale processo anche scuole e famiglie;
- Promuovere la conoscenza, la cultura, lo studio scientifico nell’ambito della protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai soggetti cd. deboli, tra cui i minori, le questioni relative al genere, le questioni relative al diritto ed alla tutela delle proprie immagini;
- Promuovere incontri, seminari, convegni, formazione anche on-line per implementare la consapevolezza relativa al valore dei propri dati personali;
- Promuovere iniziative a carattere europeo ed internazionale per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati nell’ambito della protezione dei dati personali.
Le attività che l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 co. 1 lett. g) D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. h) D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 co. 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 co. 1 lett. l) D.Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. n) D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 co. 1 lett. v) D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 co. 1 lett. w) D.Lgs. 117/2017).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
- promozione, sostegno, organizzazione di attività di formazione;
- promozione e realizzazione di studi scientifici, convegni, seminari, congressi, dibattiti, anche in collaborazione con Autorità ed Università Italiane ed Estere;
- partnership con Istituzioni, Enti Pubblici, e soggetti privati;
- iniziative d’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle pubbliche Autorità e Istituzioni sulle problematiche inerenti le finalità statutarie;
- pubblicazione di libri, opuscoli, atti di convegni e seminari e in genere qualsiasi pubblicazione o attività atta ad approfondire i temi dell’associazione;
- realizzazione di periodici d’informazione cartacei e/o telematici, utilizzando siti internet e ogni altro strumento di comunicazione utile alla sensibilizzazione e alla diffusione di notizie e informazioni sulle tematiche promosse dall'Associazione;
- iniziative di varia natura per l’aggiornamento e la formazione negli ambiti e finalità statutarie, anche attraverso la promozione di eventi;
- promozione e sostegno della ricerca scientifica nelle materie coerenti con le finalità statutarie;
- mandato con rappresentanza degli interessati per proporre reclamo ed esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 davanti alle Autorità competenti.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e/o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. All’atto della domanda l’associato si impegna ad accettare il presente Statuto e ad osservarne le norme e i regolamenti ed effettua il pagamento della quota associativa.
La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- accettare ed osservare il presente statuto e i regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da un eventuale beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organi di amministrazione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
La perdita della qualità di socio determina automaticamente la decadenza da qualsiasi carica sociale eventualmente rivestita.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- L’organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge
ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo – anche virtuale - della riunione, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, spedita o consegnata a mani, e-mail, ovvero tramite pec, spedita al recapito risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo di amministrazione lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull'esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammesso l’intervento e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed è consentito esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
E’ ammesso l’intervento e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed è consentito esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate o dagli enti associati, se presenti, tra i propri associati.
Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. tre mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione
- attua le deliberazioni dell’assemblea
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio
- predispone i regolamenti interni da approvare a cura dell’assemblea ordinaria dei soci
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS
- disciplina l’ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- nomina il presidente e i componenti del comitato scientifico
- nomina i referenti delle sedi secondarie, rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all’estero.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’organo di amministrazione.
Le cariche sociali del Consiglio Direttivo sono:
a. Presidente
b. Vicepresidente
c. Tesoriere
d. Segretario
e. Consigliere.
Il Tesoriere ha le seguenti funzioni, che potranno essere rimodulate quando si verificheranno le condizioni di legge per la nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione:
• Tiene le scritture contabili in cui analiticamente compaiono le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;
• Prepara una relazione annuale sulla gestione contabile;
• E’ depositario dei documenti contabili dell’Associazione;
• Riscuote le quote sociali e segnala al Consiglio Direttivo chi è moroso nel pagamento della quota sociale.
Il Segretario:
Coadiuva il Presidente nell’Organizzazione dell’attività dell’Associazione;
Mantiene aggiornato l’elenco dei soci e delle cariche all’interno dell’Associazione;
Tiene l’Archivio della Associazione e redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Cura i collegamenti con le sedi secondarie, le rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all’estero.
Le Cariche Sociali sono cumulabili.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’organo di amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19
(Comitato scientifico)
Il Comitato scientifico è l’organo che sovrintende, cura e promuove l’attività scientifica dell’associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo. E’ composto da un numero di membri fissato dal Consiglio Direttivo che ne nomina altresì il Presidente ed i componenti, che per i loro studi, le loro esperienze, le loro doti umane si siano distinti nelle materie rientranti negli scopi dell’associazione. Esso rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. Il Comitato scientifico riferisce all’organo di amministrazione circa l’attività svolta e la pianificazione delle attività future. L’accettazione della nomina comporta l’accettazione dello statuto e dei regolamenti dell’associazione.
Art. 20
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto dall’organo di amministrazione, a cura del segretario;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.
ART. 21
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 22
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 25
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 27
(Personale retribuito)
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 29
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 30
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 32
(Trattamento dei dati personali)
L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche particolari, di cui venga a conoscenza e/o sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ed il rispetto dei principi in materia.
ART. 33
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 34
(Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Roma, 13/07/2021